Ricorso  della  Regione Campania, in persona del presidente della
giunta  regionale  pro  tempore,  on.  Antonio  Bassolino,  rapp.to e
difeso,  giusta  mandato  a  margine ed in virtu' della deliberazione
della  giunta  regionale  n. 202  del  13  febbraio  2004,  dall'avv.
Vincenzo  Baroni  dell'Avvocatura regionale e dal prof. avv. Vincenzo
Cocozza,  insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso
l'Ufficio  di  rappresentanza  della  Regione  Campania alla via Poli
n. 29;

    Contro:  la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;
    In relazione:
        a) al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data
23  dicembre  2003,  nella  parte  in  cui  nomina  il componente del
consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  per  le  nuove tecnologie,
l'energia  e l'ambiente (ENEA) «designato dalla Conferenza permanente
Stato-regioni»;
        b)  della designazione effettuata dal Ministro per gli affari
regionali,  in qualita' di presidente della Conferenza Stato-regioni,
in  assenza  della necessaria convocazione e determinazione sul punto
della Conferenza medesima.

                              F a t t o

    In  data  12 ottobre 2001, il Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  delle  attivita' produttive, disponeva lo scioglimento
del  consiglio  di amministrazione dell'ENEA, provvedendo alla nomina
di   un   commissario   straordinario  di  governo  in  attesa  della
ricostituzione degli organi statutari dell'Ente.
    Con  il decreto oggetto del presente conflitto, il Ministro delle
attivita'  produttive ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti,
ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 settembre 2003, n. 257 che prevede:
«due  sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, due dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, due dal
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e uno dal
presidente  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
    Tale  ultima  designazione,  pero', in violazione della norma, e'
stata  effettuata dal Ministro degli affari regionali, nella qualita'
di presidente della Conferenza Stato-regioni, senza la convocazione e
la  determinazione della Conferenza medesima escludendo, in tal modo,
del   tutto   ogni   partecipazione   degli   enti   regionali  nella
individuazione del membro di propria competenza.
    Tra  l'altro,  proprio  la  Regione  Campania  aveva proceduto ad
indicare  il  nominativo  in base agli accordi fra le regioni, ma sul
punto  non  e'  stato  possibile  manifestare la volonta' dell'organo
collegiale.
    La  designazione  e la conseguente nomina effettuata dal Ministro
delle   attivita'   produttive  sono  illegittime  in  quanto  lesive
dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita e se ne chiede,
pertanto,  l'annullamento  alla stregua delle seguenti considerazioni
in

                            D i r i t t o

    1.  - Violazione degli artt. 114, 117, 118 e 120 Cost. Violazione
del   principio  di  leale  cooperazione.  Violazione  del  d.lgs.  3
settembre  2003,  n. 257,  in  part. art. 6. Violazione della legge 6
luglio  2002,  n. 137,  art.  1; della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
part. artt. 12, 14, 17 e 18; della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Incompetenza. Irragionevolezza.
    Come accennato in fatto, il Ministro per gli affari regionali, in
qualita'  di  presidente della Conferenza Stato-regioni, ha proceduto
alla  designazione  del  componente  del consiglio di amministrazione
dell'ENEA,  senza  convocare  la  Conferenza  medesima ed in assenza,
dunque,  di  qualunque  indicazione e valutazione da parte degli enti
territoriali  che,  in  quella  sede, trovano il luogo di confronto e
collaborazione  istituzionale  fra istanze locali e Stato. Sotto tale
aspetto, erroneo, per certi versi perplesso ma sintomatico del vizio,
e'   quanto   indicato  nel  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive.  In  esso  si afferma che il soggetto e' stato «designato
dalla Conferenza permanente Stato-regioni».
    Cosi'  non  e'  perche',  come  detto,  la  designazione e' stata
effettuata  dal  solo  presidente. In tal modo operando, il Ministro,
presidente  della  Conferenza,  ha  proceduto  in  contrasto  con  la
disciplina di settore e con rilevanti esigenze di sistema.
    In  primo  luogo,  non  puo' essere revocabile in dubbio la ratio
della  previsione  legislativa  (art.  6  d.lgs. n. 257/2003), tenuto
conto  della  composizione  e della funzione di una sede di confronto
quale e' la Conferenza Stato-regione.
    Come  e'  noto,  la  Conferenza  garantisce  istituzionalmente la
partecipazione  delle  regioni  a  tutti  i  processi  decisionali di
interesse       regionale,       proponendosi       come       schema
strutturale-organizzativo   per   attuare   il   principio  di  leale
collaborazione  che,  prima  dalla giurisprudenza costituzionale, ora
dalla   stessa   Costituzione,   e'  stato  individuato,  nell'ambito
dell'attuale  forma  di  Stato,  come  una  modalita' (necessaria) di
operare per soggetti istituzionali.
    E' evidente, dunque, che ogni qual volta la normativa prevede una
partecipazione della Conferenza ai processi decisionali, si riferisce
proprio  a  quella  modalita'  operativa  (che  ha  trovato  una  sua
formalizzazione)  volta  a consentire alle regioni di fornire proprie
indicazioni,  facendo  emergere,  in  quella  sede, le esigenze e gli
interessi  locali  che  il  legislatore  ha ritenuto rilevanti in uno
specifico ambito materiale o in un singolo intervento.
    Cio'  premesso,  tenuto conto della composizione della Conferenza
(che  attribuisce  ai  rappresentanti governativi la presidenza della
stessa)  si  mostra del tutto in contrasto con le esigenze di sistema
un'applicazione  dell'art. 6  del  d.lgs.  n. 257/2003  che  veda  il
presidente  della  Conferenza  designare  il membro di competenza, in
assenza  di  partecipazione  delle  regioni,  senza,  cioe',  che  la
Conferenza si sia espressa sul punto.
    E'   chiaro,   insomma,   che  l'attribuzione  legislativa  della
designazione  al  «Presidente  della Conferenza» di cui all'art. 6 in
esame e' stata effettuata in ossequio alla funzione di rappresentante
di  tale  organismo  e delle istanze cui deve dare risposta, e non in
quanto  organo  monocratico  che,  a  questo  punto, sarebbe soltanto
organo di Governo.
    E'  del tutto ovvio che, quando e' contemplata una competenza del
(Ministro)  Presidente della Conferenza, viene in rilievo - appunto -
la posizione di Presidente di tale organo collegiale.
    Diversamente,  al  di  la' di qualunque dato meramente letterale,
rileverebbe  esclusivamente  il  ruolo di Ministro rappresentante del
Governo.
    2.  -  Ulteriore violazione degli artt. 114, 117, 118 e 120 Cost.
Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione del d.lgs.
3  settembre  2003, n. 257, in part. art. 6. Violazione della legge 6
luglio  2002,  n. 137,  art.  1; della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
part. artt. 12, 14, 17 e 18; della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Incompetenza. Irragionevolezza.
    Quanto  sopra  si  mostra,  in verita', assorbente per dimostrare
l'invasione della competenza regionale e l'illegittimita' del decreto
ministeriale.
    Vi  sono,  pero', ulteriori elementi che conducono nella medesima
direzione.
    In  tal  senso  va  ricordato  l'ambito  di  intervento in cui si
inserisce  la  norma specifica attributiva del potere di designazione
in  quanto, cosi', ancor di piu', e' possibile intendere il motivo di
una  scelta  legislativa  finalizzata  alla  partecipazione, anche se
limitata, delle regioni, e confermativa di una esigenza di sistema.
    La  disciplina  di  cui  si  discute  ha  ad  oggetto il riordino
dell'Ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ed
inizialmente  si  propone come un momento attuativo della legge n. 59
del  1997  con  la  quale, come e' noto, si e' avviato il processo di
semplificazione e decentramento dell'amministrazione.
    Sulla  base di detta legge viene approvato, infatti, il d.lgs. 30
gennaio  1999,  n. 36,  che  opera  una  prima  riorganizzazione  del
settore.  Successivamente,  il  legislatore  interviene nuovamente in
materia  con  la legge 6 luglio 2002, n. 137, il cui art. 1 delega il
Governo  ad  adottare  «nel  rispetto delle competenze costituzionali
delle  Regioni  e  delle Province autonome di Trento e Bolzano, uno o
piu'   decreti  legislativi  correttivi  o  modificativi  di  decreti
legislativi  gia'  emanati  ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a),
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59».
    E',  pertanto,  espressamente  fissata  l'esigenza di tutelare le
prerogative  regionali  nel settore che ci occupa. In tale direzione,
anche  per la scelta degli organi dell'Ente, il decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257, in corretta attuazione della condizione posta
dalla legge per una effettiva partecipazione locale, anche in sede di
organizzazione dell'ENEA, ha delineato la disciplina di designazione.
    Nella  premessa  dello  stesso  decreto  legislativo,  vi  e',  a
conferma,  un  esplicito  riferimento alla riforma costituzionale del
titolo  V,  parte II, della Costituzione introdotta dalla legge cost.
18  ottobre  2001,  n. 3.  E tale riforma ha attribuito alla potesta'
legislativa concorrente la materia «ricerca scientifica e tecnologica
a  sostegno  dell'innovazione  per i settori produttivi», in tal modo
riconoscendo  agli  enti  territoriali  un  ruolo  determinante nella
organizzazione  del  settore,  cosi'  che, conformemente anche a tale
competenza, va letta la disciplina in oggetto.
    Ebbene,  l'attivita'  che  l'organismo  dovra'  svolgere  attiene
proprio   all'ambito   materiale   indicato.   L'art.  3  del  d.lgs.
n. 257/2003  prevede,  infatti, che l'ENEA deve promuovere e svolgere
attivita'  di  ricerca  in  vari settori, anche valutando il grado di
sviluppo di tecnologie avanzate. Spetta inoltre «promuovere, favorire
e   sostenere   processi   di  innovazione  tecnologica  del  sistema
produttivo  nazionale nei settori di competenza, in particolare delle
piccole  e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di
tecnologia  in  conformita'  ai  principi  dello  sviluppo  durevole;
collaborare  con  le regioni e con le amministrazioni locali, al fine
di  promuovere  attraverso  iniziative  congiunte,  lo sviluppo delle
specifiche realta' produttive del territorio».
    In  definitiva,  il coinvolgimento delle regioni e' indubitabile,
sia  tenendo  conto della competenza ad esse spettante, sia valutando
il  piano  dei  concreti  interventi. Tutti tali elementi (competenza
costituzionale  in  materia; previsione espressa da parte della legge
di  delega;  esplicito  riferimento  alla  riforma costituzionale nel
decreto  legislativo  che  reca  la disciplina) conducono ad una sola
conclusione  sul modo in cui va applicata la norma sulla designazione
dei componenti.
    Essa costituisce risposta di natura organizzativa ad una esigenza
di   coinvolgimento  delle  regioni  in  un  settore  (di  competenza
legislativa  concorrente)  dove  emerge  un'esigenza  di  confronto e
collaborazione.    Confronto    e    collaborazione,   evidentemente,
inesistenti  con  l'attuazione  data  dal  Ministro  per  gli  affari
regionali all'art. 6 citato.
    3.  -  Ulteriore violazione degli artt. 114, 117, 118 e 120 Cost.
Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione del d.lgs.
3  settembre  2003, n. 257, in part. art. 6. Violazione della legge 6
luglio  2002,  n. 137,  art.  1; della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
part. artt. 12, 14, 17 e 18; della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Incompetenza. Irragionevolezza.
    Ancora  un elemento nel senso indicato si riscontra procedendo ad
un'analisi sistematica della normativa vigente.
    Sembra  infatti, doveroso, per inquadrare correttamente il potere
di  designazione, tener conto della piu' generale disciplina relativa
alle  funzioni e ai compiti della Conferenza Stato-regioni e, quindi,
in particolare del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
    Quest'ultima,  infatti,  si  propone  come attuativa della regola
costituzionale sulla leale cooperazione tra Stato e regione.
    L'art. 2 del citato decreto legislativo espressamente prevede fra
i  compiti  della Conferenza quello di acquisire «le designazioni dei
rappresentanti  delle  Regioni  e delle Province di Trento e Bolzano,
nei casi previsti dalla legge».
    La lettura sistematica delle due previsioni legislative, l'art. 6
del  d.lgs. n. 257/2003, che affida al presidente della Conferenza (e
non  al Ministro per gli affari regionali) la designazione di uno dei
componenti  del  consiglio  di amministrazione, e l'art. 2 del d.lgs.
n. 281/1997,  che  conferma  la  specifica funzione di collaborazione
dell'organo,  quale  sede istituzionale finalizzata alla acquisizione
delle  istanze  regionali,  non  consente l'applicazione che e' stata
data   alla   norma   in  esame,  perche'  altrimenti  la  si  svuota
completamente  di  significato, si tradisce la sua ragione d'essere e
ci si pone in contrasto con il sistema (costituzionale e legislativo)
delle competenze, violando la sfera di autonomia regionale.
    Insomma, anche in questo caso, come in tutte le ipotesi normative
che  richiedono  l'intervento  dell'organo  misto  di  confronto,  la
potesta'  attribuita  al  presidente  della  Conferenza  deve  essere
esercitata  «al  fine  di garantire la partecipazione delle Regioni e
delle  Province autonome di Trento e Bolzano» allo specifico processo
decisionale anche di interesse regionale.